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La mediazione in sintesi Dal 21 marzo per molte cause civili non sarà quindi più possibile rivolgersi alla magistratura senza aver tentato prima la strada della mediazione davanti a uno degli organismi abilitati. Solo se le parti non troveranno un accordo in quella sede si andrà in tribunale. La "rivoluzione" interessa tutte le cause relative a: - diritti reali (ad esempio usufrutto, diritto di abitazione, uso esclusivo) - divisione - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - contratti assicurativi, bancari e finanziari - responsabilità medica - diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità. Dal 20 marzo 2012, la mediazione obbligatoria riguarderà anche le cause condominiali e il risarcimento danni da incidenti stradali. Uno dei punti peculiari del testo di legge è che il tentativo di mediazione sarà possibile anche senza il ricorso di un avvocato. http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_1.wp;jsessionid=F96033BCEF7BFEA6A6FA92AC97BF52C1.ajpAL02?previsiousPage=mg_2_7_5_2_2
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